Articoli principali dello statuto
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 8
Art. 1
Art. 1.1 - è costituita la Associazione Federativa Nazionale di quanti esercitano la Professione di Ottico Optometrista e/o si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica in genere, denominata FEDEROTTICA.
Art. 1.2 - Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali e commerciali delle Categorie e dei propri Associati; delle prime e degli altri ha la legittima rappresentanza. Essa non ha fini di lucro.
Art. 1.3 - La FEDEROTTICA è libera, autonoma, indipendente, apartitica ed aconfessionale. Essa ha una sua politica professionale indipendente.
Art. 1.4 - La FEDEROTTICA ha sede in Roma. I suoi uffici possono tuttavia essere distaccati in altre località del territorio nazionale e/o extranazionale. Essa ha durata illimitata.
Art. 2
Art. 2.1 - La FEDEROTTICA ha per scopo le seguenti finalità e compiti: a) Lo studio, la divulgazione e l.azione, diretti a portare a soluzione tutti i problemi specifici delle Categorie rappresentate a tutti i livelli e in particolare nei rapporti con le Autorità costituite. b) Rappresentare le Categorie e gli Associati in tutti i settori della vita professionale ed economica. c) Prestare assistenza pratica e legale agli Associati e alle Associazioni Regionali e Provinciali, sue emanazioni, in regola con i versamenti delle quote associative, nelle questioni attinenti gli interessi etici ed economici dell.esercizio professionale. d) Stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti le categorie. e) Stipulare a nome di tutti gli Associati convenzioni con Enti e altre persone giuridiche per le prestazioni fornite effettuate dagli stessi e dare il preventivo necessario assenso ad eventuali convenzioni ad esclusivo interesse locale. f) Nominare propri rappresentanti in Enti, Consessi, Commissioni, anche a livello internazionale, nei quali la partecipazione sia ritenuta utile per la politica professionale ed economica. g) Potenziare la diffusione della cultura specifica dei propri Associati con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di preparazione e aggiornamento professionale anche da essa gestiti o patrocinati, ed avvalendosi delle provvidenze in materia contemplate dallo Stato e dagli Enti competenti. g 1) Gestire la cessione di pubblicazioni riguardanti la formazione, l.aggiornamento professionale e quant.altro ritenuto complementare per il migliore svolgimento dell.attività professionale e commerciale degli Associati, o di altre Associazioni locali o nazionali collegate e loro Associati, contro il pagamento di corrispettivi specifici. h) Esercitare il controllo sia sugli Istituti di formazione professionale, partecipando con una propria Commissione all.elaborazione dei programmi di studio ed alle sessioni di esame, sia sui Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, ancorché gestiti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati. i) Esercitare il controllo sulla preparazione professionale dei propri Associati e di coloro i quali, terminati gli studi di preparazione e qualificazione, intendono inserirsi nell.esercizio attivo della professione. j) Predisporre le necessarie strutture per la creazione e la tenuta degli Albi Professionali, redigendo, curando, controllando e mantenendo Registri dei propri Associati, nonché organizzando e gestendo l.Albo degli Ottici Optometristi (Optometristi). k) Sensibilizzare l.opinione pubblica, attraverso adeguati mezzi di comunicazione sociale sui problemi della visione e delle Categorie. l) Vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti interni da parte degli Associati. m) Denunciare e reprimere con ogni mezzo consentito qualsiasi forma di collusione, comparaggio, dicotomia e concorrenza sleale. n) Rivendicare con azione energica anche l'esercizio della educazione e della rieducazione visiva, dell'applicazione delle lenti a contatto e di qualsiasi altra tecnica praticata o che in futuro possa manifestarsi quale specializzazione inerente le scienze della visione. o) Operare la conformità degli Statuti delle Associazioni regionali e provinciali, sue emanazioni, fra di loro e con il presente Statuto. p) Promuovere sempre più stretti rapporti fra gli associati e comporre le vertenze che dovessero eventualmente insorgere fra i medesimi. q) Favorire l.eventuale costituzione di Gruppi organizzati, Cooperative e/o Consorzi fra gli Associati. r) Promuovere e gestire iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e Persone, di natura scientifica, professionale, pubblicitaria e promozionale, rivolta anche al grande pubblico, avvalendosi di tutti i media di comunicazione, nonché di Enti e Persone giuridiche operanti in attività di ricerca, studio ed editoriali. s) Elaborare simboli, marchi, loghi e simili di riconoscibilità delle iniziative promozionali, sia nel campo scientifico professionale sia in quello commerciale, ed operare per la loro registrazione e protezione a sensi e per gli effetti del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e successive modificazioni. s 1) Al fine di favorire l.aggregazione, la ricreazione e lo sviluppo culturale fra gli Associati, potrà promuovere e gestire iniziative per la somministrazione di alimenti e bevande presso le Sedi in cui viene svolta l.attività istituzionale; potrà inoltre promuovere l.organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, contro il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri Associati e di Associati di altre Associazioni nazionali o locali collegate. t) Esercitare tutte le funzioni che venissero demandate dalle Assemblee.
Art. 2.2 - In relazione ai propri fini statutari la FEDEROTTICA può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.
Art. 2.3 - Per il potenziamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi, la FEDEROTTICA potrà partecipare direttamente o indirettamente alla formazione di società anche di capitali, nonché assumere partecipazioni in tali società; essa potrà in ogni caso procedere alla stipulazione di contratti di ogni tipo, anche di oggetto immobiliare.
Art. 3
Art. 3.1 - La FEDEROTTICA svolge la sua attività ovunque necessario.
Art. 4
Art. 4.1 - Alla FEDEROTTICA aderiscono in qualità di Associati gli Ottici Optometristi, cioè coloro i quali esercitano effettivamente personalmente e responsabilmente la professione di Ottico Optometrista e/o si occupano con responsabilità ufficiale del commercio al dettaglio di articoli di ottica in generale.
Art. 4.2 - Per quanto riguarda le Società, in qualsiasi forma costituite, esse sono associate nella persona del legale rappresentante, qualora questi sia in possesso dei requisiti di cui all.art. 6, ovvero nella persona di un proprio dipendente, delegato dal legale rappresentante, che sia in possesso di tali requisiti. Esse partecipano alla FEDEROTTICA con tante quote associative quanti sono i loro punti di vendita, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. Gli Associati che possiedono punti di vendita distribuiti in province diverse partecipano alla Federottica esclusivamente attraverso le Associazioni provinciali di competenza e osservando l.ambito territoriale in cui opera ogni singolo punto vendita, previa segnalazione del soggetto delegato a rappresentare l'Associato nell'Associazione provinciale.
Art. 4.3 - La norma di cui al comma precedente si applica alle altre ditte che abbiano due o più punti di vendita.
Art. 4.4 - Chi intende essere associato alla FEDEROTTICA deve presentare tramite l'Associazione provinciale, ovvero, quando non possibile, direttamente, regolare domanda individuale corredata dai dati previsti dagli articoli successivi ed una dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico.
Art. 4.5 - Le organizzazioni esclusivamente economiche giuridicamente costituite di Ottici Optometristi indipendenti associati possono essere affiliate alla FEDEROTTICA pagando direttamente un importo come stabilito dai Regolamenti interni. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti, le modalità e le quote per l'affiliazione sono demandate alla Giunta Esecutiva.
Art. 8
Art. 8.1 - Sono organi della FEDEROTTICA: 1) L.Assemblea degli Associati; 2) Il Consiglio Direttivo 3) La Giunta Esecutiva 4) Il Presidente; 5) Il Collegio dei Sindaci 6) Il Collegio dei Probiviri
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