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data pubblicazione: 12/01/2010



Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre sia casalinga, se si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire alla prole perché impegnata in altre attività.
Lo dice una nuova circolare (112/2009) dell’Inps sulle assenze retribuite per maternità, seguendo anche una sentenza del Consiglio di Stato. Ricapitoliamo le regole in vigore.

Periodo
I riposi giornalieri (“allattamento”) possono essere richiesti nel primo anno di vita del bambino. Lo prevede l’art. 40 (lettera C) del decreto legislativo 151/2001, Testo Unico sulla maternità e paternità.

Chi
La madre lavoratrice dipendente può assentarsi dal lavoro per due ore al giorno (anche frazionabili, una in entrata e una in uscita) se l’orario di lavoro è superiore alle sei ore.
Il permesso è, invece, di una sola ora se l’orario è inferiore a 6 ore giornaliere. I riposi possono essere riconosciuti anche al padre nei seguenti casi:
• la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
• la madre non sia lavoratrice dipendente (autonoma o libera professionista);
• i figli siano affidati al padre; • la madre sia deceduta, gravemente malata o abbia abbandonato la famiglia.

La nuova regola del Consiglio di Stato
L’Inps aveva sempre dato istruzioni che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale”.
Quindi, i riposi non sono stati mai concessi ai mariti delle casalinghe.
Il Consiglio di Stato (sentenza 4293 del 9 settembre 2008) ha invece deciso che la ratio (cioè, il vero significato della legge) è quello di far beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio.
È quindi ammessa la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga (quindi lavoratrice non dipendente) è “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si è detto d’accordo (circolare 8494 del 2009), e ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga attività casalinga.

Come si documenta
In pratica, dice l’Inps, la madre casalinga può essere impegnata in altre attività, non lavorative, come, per esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili.
Naturalmente, questi impegni della madre casalinga devono essere dimostrati con documenti: dichiarazioni dell’interessata e del marito, attestati di enti pubblici e privati, certificati medici e così via.

In quale periodo
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche quando la madre è casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto. Cioè, a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge.

Gemelli
In caso di parto plurimo, anche se la madre è casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.

Per i nati nell’ultimo anno
Se il padre ha chiesto le ferie o permessi non retribuiti per accudire il figlio, può chiedere la conversione delle assenze.
In pratica, recupera le giornate di ferie o le ore di permesso che passano a carico dell’Inps e non del datore di lavoro.

Per maggiori informazioni consultare
www.inps.it o il numero gratuito
803 164

Accompagnamento Inps: per chi non può stare solo
È più conosciuto come assegno di accompagnamento, ma è il termine esatto è indennità ed è prevista dalla legge e pagata dall’Inps nei casi più gravi. Cioè, quando la persona è invalida permanente e totale al 100% e si trova nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Con l’invecchiamento della popolazione, queste indennità aumentano ogni anno di numero. Ne hanno, infatti, diritto diverse centinaia di migliaia di persone, anche perché eventuali altri redditi non influiscono sul diritto.
In pratica, l’indennità di accompagnamento spetta se la situazione clinica della persona è quella prevista dalla legge e le condizioni economiche personali o familiari non hanno nessuna importanza.
Molto spesso l’Inps svolge i controlli sul diritto all’indennità, previsti dalla legge.
Se ne è occupata in questi mesi la Corte di Cassazione, che ha stabilito che l’indennità deve essere pagata anche se la persona ha un minimo di vita sociale.
Il che, da un punto di vista psicologico, comunque può portare un po’ di sollievo a una situazione non facile. Di seguito, ricapitoliamo i punti più importanti delle regole sull’accompagnamento.

La legge
L’indennità è regolata dalla legge 18 del 1980, via via aggiornata.
La domanda
Va presentata all’Inps oppure alla Asl o al Comune. Per ora la procedura è differente nelle varie Regioni e province italiane. Si pensa però che sarà presto tutto unificato nell’Inps che già provvede al pagamento e anche alle tante cause legali in corso.

Età
L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta senza limite di età.

Cittadinanza
Oltre che ai cittadini italiani, l’indennità può essere riconosciuta anche a cittadini dell’Unione Europea e agli extracomunitari.
Per i cittadini dell’Unione Europea, non è più necessario richiedere la Carta di Soggiorno U.E., ma è sufficiente l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza (art. 16 del Decreto n. 30 del 2007).
Per gli extracomunitari è invece richiesta la Carta di Soggiorno o il Permesso di Soggiorno di lunga durata.

Residenza
Il cittadino deve comunque essere residente in Italia.

Incompatibilità
L’indennità di accompagnamento non può essere erogata se l’invalido percepisce un’analoga indennità concessa per cause di guerra, di lavoro o di servizio.
È sospesa per i periodi di ricoveri gratuiti a carico del SSN nei reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Oppure, durante i ricoveri in strutture con retta a totale carico di enti pubblici.

Decorrenza
Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di invalidità. La Commissione Medica può stabilire anche una diversa decorrenza.

Pagamento
Dodici mensilità insieme alla normale pensione Inps, se già in possesso.

Importo
L’assegno, per l’anno 2009, è di 472 euro mensili. Come si è detto, è pagato per 12 mensilità, quindi non prevede la tredicesima.

Quando si perde o si riacquista
Il titolare di indennità di accompagnamento, se perde uno dei requisiti sopra indicati (quando viene ricoverato gratuitamente o se recupera in parte la propria salute) non ha più diritto al beneficio economico e quindi l’indennità viene revocata.
Le eventuali rate incassate senza diritto devono essere restituite. Per questo motivo, il pensionato è tenuto per legge a comunicare immediatamente all’Inps tutte le variazioni delle proprie condizioni.
Al contrario, l’invalido civile che non aveva diritto all’indennità di accompagnamento e che entra in possesso dei requisiti di legge, può presentare nuova documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. Può avvenire, per esempio, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana o, più spesso, per aggravamento della condizione sanitaria.
 

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