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Vicenda Lac-distributore di Linate: obiettivo raggiunto. E ora facciamo chiarezza

data pubblicazione: 03/03/2010


La risposta di Federottica

Con riferimento alla comunicazione apparsa sul sito di Ottica Cenisio, si precisa quanto segue. Ottica Cenisio srl in liquidazione riporta la notizia della condanna di Federottica alle spese di lite sulla base del principio della cosiddetta "soccombenza virtuale", tralasciando di dire che l'azione giudiziaria di Federottica aveva raggiunto lo scopo di far rimuovere le lenti a contatto dal distributore automatico sito all'Aeroporto Forlanini di Milano Linate.
Infatti il Giudice Designato scrive: "rilevato che all'udienza del 20/1/2010 tutte le parti del procedimento hanno concluso concordemente affinchè sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cautela avanzata da Federottica, permanendo il contrasto fra le parti unicamente sulla disciplina delle spese di lite".
Ottica Cenisio srl in liquidazione trascura volutamente di ricordare che è stata proprio il liquidatore di Ottica Cenisio, signor Giampietro De Simone a comunicare per iscritto a Federottica di aver eliminato di sua volontà dal citato distributore automatico le lenti a contatto monouso personalizzate Easylens.
Per inciso si rammenta che è pacifico che la vendita con queste modalità è vietata ai sensi dell'art. 1 D.M 23/7/1998  e art. 1 D.M. 3/2/2003.
Sebbene Ottica Cenisio srl in liquidazione si sia dichiarata estranea ai fatti di causa, dai documenti prodotti nel giudizio cautelare (fattura n.FV/09/6795 del 30/10/2009) risulta che le lenti a contatto monouso personalizzate Easylens sono state consegnate dal produttore/distributore Vision Care Italia srl direttamente presso il negozio di Ottica Cenisio srl in liquidazione in via Borgese n.1 a Milano: ne consegue che Ottica Cenisio srl in liquidazione non può dichiarasi estranea ai fatti di causa.
L'ordinanza del dott. Patrizio Gattari, se viene letta correttamente e nella sua interezza, non è entrata nel merito della domanda cautelare essendo venuta meno la materia del contendere: pochi giorni dopo la notifica del ricorso le lenti monouso sono state tutte rimosse dal distributore automatico. Lo stralcio dell'ordinanza riportato da Ottica Cenisio srl in liquidazione non consente di comprendere quale sia stato il ragionamento fatto dal Giudice posto a fondamento della motivazione dell'ordinanza. Infatti, il Tribunale non si è espresso in linea di principio sulla legittimazione di Federottica ad agire in giudizio, ma ha ritenuto che nella fattispecie concreta ed in relazione alla tipologia dei danni lamentati, Federottica non avesse un concreto interesse ad agire. Infine si sottolinea che altri Tribunali, per casi analoghi, hanno emesso provvedimenti di contenuto diametralmente opposto a quello emesso dalla sezione 1° Civile del Tribunale di Milano.


Di seguito le comunicazioni dell'Ottica Cenisio riprese dal sito www.b2eyes.com

Distributore lac di Linate, Ottica Cenisio non c'entra

Federottica aveva depositato presso il Tribunale di Milano un provvedimento d'urgenza contro la vendita di lenti a contatto monouso e liquidi per la manutenzione, attraverso la "macchinetta" presente nella sala imbarchi dell'aeroporto milanese, ottenendone il divieto. Coinvolto anche il centro ottico milanese di Idor De Simone, che si dichiara però completamente estraneo alla vicenda.
«Ci siamo dovuto difendere perché Federottica, vedendo pubblicata sul nostro sito la news relativa alla presenza del distributore automatico di lenti a contatto e liquidi presso l'aeroporto di Linate, ha pensato con leggerezza che fossimo direttamente coinvolti nel caso - spiega De Simone  -  Non solo: nelle proprie comunicazioni ufficiali e nel numero di gennaio di Ottica Italiana siamo stati citati, pur essendo completamente estranei alla vicenda, subendo in questo modo un grave danno d'immagine». Nel mese di novembre 2009, Federottica aveva depositato, infatti, avanti il Tribunale di Milano un provvedimento d'urgenza nei confronti di Ottica Cenisio e di Vision Care, al fine di ottenere l'inibizione della vendita di lenti a contatto monouso attraverso il distributore automatico posizionato nella sala imbarchi dell'aeroporto Forlanini di Milano-Linate.
A supporto della propria azione giudiziaria Federottica sosteneva che "l'attività di vendita di lenti a contatto con questa modalità" sarebbe vietata dalla vigente normativa e sarebbe "per di più pericolosa per la salute dei consumatori", e riteneva sussistere il requisito del "periculum in mora", da ravvisarsi in un presunto "probabile danno alla salute dei consumatori-clienti", che sarebbero "esposti al rischio di acquistare un dispositivo sanitario - lenti a contatto - senza l'assistenza diretta dell'ottico o del farmacista".
Nel procedimento in questione, si costituiva Ottica Cenisio contestando la propria estraneità alla vicenda in questione nonché l'inesistenza di un diritto in favore di Federottica di agire in giudizio per tutelare la salute dei clienti/consumatori. «La ricorrente Federottica non svolge attività imprenditoriale e pertanto non può in alcun modo invocare la disciplina in tema di concorrenza sleale (art. 2998 ss c.c.) nei confronti delle convenute, né tanto meno può ritenersi legittimata a far valere nei confronti delle convenute il diritto alla salute di potenziali consumatori/clienti; ritenuto pertanto che il ricorso andava respinto sulla base della stessa prospettazione della associazione ricorrente, a prescindere da ogni accertamento in merito al fatto che le lamentele condotte fossero o meno riconducibili alle convenute (come peraltro espressamente contestato dalle stesse); [...] condanna la ricorrente Federottica a rifondere a entrambe le società convenute le spese di lite liquidate per ciascuna parte in complessivi euro 2,600,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa», si legge nell'ordinanza del Tribunale di Milano.

 

 

 

 
 

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