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Aggiornamento o integrazione del DVR e formazione obbligatoria

Prosegue, grazie alle continue domande che ci giungono da parte dei centri ottici, l’esame delle complesse normative che regolamentano l’emergenza sanitaria.

In questo caso, sotto la lente, è finita la questione della differenza tra l’aggiornamento e l’integrazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi ex legge 81/08). E sull’obbligatorietà dell’attività formativa.

Tutto ciò in quanto leggiamo pareri discordanti che vanno dalla necessità di aggiornare passando dall’integrare il documento, fino al non fare nulla. Fatto salvo che comunque un intervento sul DVR va fatto in quanto, come rammentato ieri, siamo in presenza di diversi documenti che lo attestano, la domanda è “come”. Proviamo a fare chiarezza senza volerci sostituire ai Responsabili del servizi di prevenzione e protezione (RSPP) di ogni singola attività.

Innanzitutto è fondamentale capire che, per un centro ottico, non è richiesta una rivalutazione del rischio finalizzata al cambiamento della metodologia di valutazione, cosa evidentemente obbligatoria per le strutture sanitare e in particolare per chi lavora direttamente e professionalmente in presenza del virus (esempio nel laboratori di virologia).

In buona sostanza per il centro ottico sarebbe sufficiente, alla luce delle mutate scelte del  titolare per meglio gestire la propria attività (orario, giorni di apertura, procedure operative, incarichi eccetera) solo integrare il DVR nella parte riguardante le procedure di prevenzione e protezione.

Infatti la valutazione dei rischi che determina la stesura del relativo DVR si suddivide, semplificando, in due fasi: l’applicazione di metodologie atte alla valutazione dei rischi e, di conseguenza, la definizione delle precauzioni di prevenzione e protezione previste per ridurli. Su questa seconda parte ci si deve concentrare.

Cosa intendiamo: con l’introduzione delle buone pratiche governative finalizzare alla prevenzione dal virus, da un lato i dipendenti sono soggetti ad applicarle e dall’altro il titolare è obbligato a mutare il “modus operandi”  tradizionale. Di conseguenza l’aggiornamento del DVR è finalizzato a elevare il grado di sicurezza attraverso l’adozione formale delle relative precauzioni (Dpi, comportamenti eccetera) anche senza obbligatoriamente una elevazione del grado di rischio specifico dell’attività lavorativa oggetto di disamina.   

Per esempio se un dipendente che prima dell’epidemia seguiva una metodologia operativa semplice e lineare, con le nuove procedure è “costretto” a proteggersi e ad attuare dei nuovi comportamenti come indossare mascherine DPI, provvedere alla disinfezione delle mani e disinfettare la strumentazione. Queste procedure vanno inserite nel DVR nella parte relativa alle precauzioni adottate.

In conclusione stiamo parlando di un “falso” problema almeno dal punto di vista lessicale in quanto tutte le volte che andiamo ad integrare un documento alla fine lo aggiorniamo: diciamo che lo stiamo attualizzando.

Non dimentichiamoci che il documento deve essere attualizzato, non solo per la parte relativa al rischio biologico, ma anche a riguardo di altri rischi che le nuove modalità operative potrebbero ricadere sui dipendenti quali il rischio chimico o ambientale. Infatti ad un dipendente potrebbe essere assegnato il compito di usare agenti chimici per disinfettare la strumentazione: le procedure di protezione nel DVR deve prevederlo.

Relativamente alla formazione, diventa evidentemente obbligatoria nel caso di adozione di nuove precauzioni per la prevenzione e protezione tali da richiederla: la legge 81/08 prevede che il datore di lavoro debba provvedere, attraverso personale abilitato, alla formazione sulle nuove precauzioni adottate, se queste risultano oggettivamente nuove. In buona sostanza se la procedura prevedesse l’adozione di DPI di un certo tipo quali camici, maschere protettive FPP2 o altro, il datore di lavoro deve istruire i propri dipendenti attraverso un corso, anche online, in modo da insegnare loro l’utilizzo in sicurezza.

Attenzione, visto che tutto il discorso ricade sulle attività che hanno in forza personale dipendente o assimilabili, il titolare deve fare comunque riferimento al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17) ed è lo stesso che collabora con il datore di lavoro, il medico competente del lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche per l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR). E che saprà dare informazioni corrette per la migliore gestione di questa comunque complessa problematica caso per caso.

Paolo Noli
Stefano Bertani

UM 07/25/2023
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