Stiamo aggiornando il nostro sito web per migliorare l’esperienza di navigazione. Alcune parti non sono pertanto attive. Ci scusiamo per il momentaneo disagio.

Orari ufficio Lun - Ven 9:30 - 13:00 — 14:30 - 16:00

Decreto legge 18 dicembre 2020 e le principali novità

Giuseppe Conte

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172 in tema di “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”. Il Decreto, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U, è dunque operativo dal 19 dicembre 2020.

Il Decreto, composto da tre articoli, da un lato detta le regole a cui ci si dovrà attenere nel periodo intercorrente dal 24 dicembre al 6 gennaio prossimi venturi, dall’altro prevede contributi a fondo perduto diretti a sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

Innanzitutto nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (misure di contenimento in essere per le zone rosse); nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicheranno le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto (misure di contenimento in essere per le zone arancioni). Si riporta a tal proposito, il link al commento al DPCM 3 dicembre scorso, in cui si analizzavano i contenuti del decreto stesso: https://www.federottica.org/leggi.php?a=&idc=2018

Rimarrà però consentito:

– nei giorni considerati arancioni gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi  di  provincia;

– durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio  2021 lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una  sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Durante l’intero periodo resteranno ferme le misure adottate con l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Infine il Decreto Legge sottolinea che la violazione delle disposizioni del decreto in oggetto e del precedente Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 saranno sanzionate ai sensi dell’articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Si consiglia pertanto, a tal proposito, di leggere il commento al Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, in cui si analizzavano le sanzioni previste: https://www.federottica.org/leggi.php?a=&idc=1819

Pertanto per i centri ottici nulla cambia dell’impianto normativo già in essere in quanto attività riconosciute di prima necessità. Sono comunque da tenere in considerazione possibili eventuali restrizioni di carattere locale, per le quali consigliamo di consultare i siti delle amministrazioni di competenza territoriale, e la chiusura nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali.

Questo invece è il link del DL 18 dicembre 2020:: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg

Fonte: Governo.it

UM 05/29/2023