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Nuovo DPCM 2 marzo 2021: il commento

Mario Draghi

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 – Suppl. ord. n. 17 – il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le misure di contenimento assunte per far fronte al contagio sono nuovamente parametrate allo scenario di gravità esistente; ne consegue che le Regioni d’Italia, vengono divise in quattro grandi aree diverse: zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa, a seconda del grado di rischio. Con ordinanza del Ministro della Salute vengono individuate le Regioni che si collocano nei diversi tipi di scenario.

Nel merito e a titolo unicamente esemplificativo:

Sull’intero territorio nazionale

Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale e’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Viene confermata la disposizione che prescrive, sull’intero territorio nazionale, il rispetto, da parte delle attività produttive industriali e commerciali, dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali.

E’ raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;

Continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile (cd. smart working) da parte dei datori di lavoro privati.

In Zona bianca

Cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività economiche, ferma restando l’applicazione delle misure generali anti contagio e dei protocolli o linee guida allegati al presente provvedimento.

Viene confermata la sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione del pubblico agli eventi o a competizioni sportive.

In Zona gialla

Divieto agli spostamenti (cd. coprifuoco) dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute; è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Possibilità di recarsi – fino al prossimo 27 marzo – una sola volta al giorno, entro i limiti regionali, in un’altra abitazione privata abitata, nel limite di due ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi (ad esclusione dei minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonche’ in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Fortemente raccomandato, con riguardo alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.

Sono chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.  

Divieto per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 18.00 sino alle 5.00 del giorno successivo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Relativamente alle attività professionali, viene raccomandato che: a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento

In zona arancione

Si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale, le misure previste per le zone gialle e le seguenti ulteriori misure.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

In Zona rossa

Si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale, le misure previste per le zone gialle e le seguenti ulteriori misure.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (tra le quali rientra: il Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

Le disposizioni del provvedimento si applicano dalla data del 6 marzo e sono efficaci fino alla data del 6 aprile 2021.

Infine, alla luce di quanto sino ad ora detto, si consiglia di controllare sempre quanto contenuto nelle ordinanze regionali.

UM 05/29/2023