Pubblichiamo la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, da “abusiva attività di medico oculista” pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti dell’ottico optometrista Fabio Rattaro. Conferma alcuni punti fermi, oggetto di passate pronunce e al contempo fa chiarezza su alcune questioni di rilevante importanza, relative al possesso e all’utilizzo di particolare strumentazione da parte dell’ottico optometrista. All’ottenimento del positivo risultato ha contribuito in maniera determinante, in perfetta sinergia con la difesa, Federottica.
Il Tribunale Ordinario di Genova (I° sezione penale), nella persona del giudice monocratico dottoressa Monica Parentini, ha emesso una sentenza, qui di seguito integralmente riprodotta con la motivazione, nella quale ha assolto con formula ampia Fabio Rattaro ottico-optometrista in Genova dal «delitto p. e p. dall’art. 348 c.p. perché quale titolare dell’esercizio commerciale Ottica Rattaro Camillo, di Rattaro Fabio, corrente in Genova, Lungomare di Pegli 235 R, nell’esercizio della sua attività di ottico-optometrista, esercitava abusivamente l’esercizio della professione medica oculistica, in più occasioni sottoponendo alcuni clienti, del negozio di ottica sopra indicato, a misurazioni della pressione oculare (attività di esclusiva competenza medica), anche per il controllo di patologie dei clienti (quale il glaucoma), tramite l’utilizzo di un tonometro-pachimetro a soffio, strumento riservato agli esercenti la professione medica, precluso dagli elenchi delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono dotarsi gli ottici (Decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994) e dispositivo medico che consente di rilevare parametri atti a formulare una diagnosi di esclusiva competenza del medico chirurgo (i.e. la pressione intraoculare); in Genova dal 2012 al 7 febbraio 2017».
La sentenza, a seguito di procedimento svolto con il rito abbreviato, attraverso un’attenta e accurata disamina dei fatti, della produzione documentale e della normativa di riferimento, chiarisce in maniera incontrovertibile che:
- «la detenzione del tonometro a soffio è sicuramente lecita anche da parte degli ottici -come si può desumere dal Decreto del Ministero della Sanità del 23.4.1992 – »;
- «e dal relativo possesso (tonometro a soffio) non è possibile inferire lo svolgimento dell’attività medica»;
- «il relativo utilizzo (tonometro a soffio) non determina un’operazione invasiva (non essendo a contatto) e non necessariamente comporta lo svolgimento di diagnosi e cura, di stretta competenza medica».
Sempre nelle motivazioni della sentenza il giudice ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che si è costantemente consolidato nel tempo. La Suprema Corte ha sempre escluso la configurabilità del reato de quo a carico di ottici – optometristi che non abbiano, nell’esercizio della loro attività, compiuto valutazioni di carattere diagnostico e/o prescritto terapie (cfr. cass. pen.sez. VI 26609/2009).
Il giudice precisa che il rilascio di report (riscontro scritto) da parte dell’ottico “- su un rilievo strumentale di rilevamento della pressione – non equivale alla formulazione della diagnosi che comporta anche una più complessa valutazione clinica del paziente”.
Pertanto, afferma sempre il giudice: “non è condivisibile la prospettazione di parte civile (*) secondo la quale vi sarebbe attività diagnostica anche nel rilascio del report perché in tale modo implicitamente si fornirebbe una diagnosi, escludendo o meno, l’insorgenza di patologie legate alla pressione oculare (nella fattispecie glaucoma)”.
Nel caso in esame, in forza dei chiarimenti in sede di discussione del giudizio abbreviato e della produzione documentale prodotta dal difensore dell’ottico Rattaro (avv. Maurizio Albanese) e grazie alle linee guida emesse da Federottica (Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi), con la preziosa consulenza dell’avv. Paolo Noli, il giudice con motivazioni sintetiche, ma estremamente chiare, ha sancito la liceità del possesso e dell’utilizzo del tonometro a soffio da parte dell’ottico. Anche quando quest’ultimo fornisce al cliente il dato tecnico (report) di cui al risultato della misurazione medesima. “Il rilascio di uno scontrino scritto (report) su un rilievo strumentale non è diagnosi”.
A cura dell’avv. Maurizio Albanese
Studio Albanese – Arezzo
(*) – Il processo penale di cui sopra trae origine nelle indagini, operate dai NAS di Genova su delega della Procura della Repubblica del capoluogo ligure, da un esposto dal legale rappresentante della Società Oftalmologica Italiana che ipotizzava a carico di alcuni ottici operanti nel genovese ed in tutto il territorio italiano la commissione del reato in contestazione chiedendo che venisse accertato l’effettivo utilizzo di alcuni strumenti (tra cui il tonometro, pachimetro, biomiscopio con lampada a fessura e altri) che potrebbe “sconfinare” nell’esercizio abusivo della professione medica.
All’esposto veniva allegato un parere elaborato dal comitato scientifico della stessa S.O.I., che – assertivamente – affermava il divieto di utilizzo da parte degli ottici degli strumenti succitati ed altri, in quanto i macchinari forniscono “indispensabili informazioni per la diagnosi” di malattie oculari.
(Prima pubblicazione 13 dicembre 2021)