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Legge 124/2017: aiuti e contributi pubblici, come fare per la pubblicazione

Ai sensi della legge n. 124/2017, entro il 30 giugno 2021 le imprese tenute al rispetto degli obblighi sulla trasparenza dei contributi pubblici dovevano procedere alla pubblicazione sul proprio sito web gli aiuti e contributi pubblici, oltre 10.000 euro, ricevuti nell’anno precedente. La scadenza del 2021 era stata prorogata al 1° gennaio 2022.
Viste alcune difficoltà registrate da parte di alcuni associati che non dispongono di sito internet aziendale, Federottica ha creato una sezione per permettere la pubblicazione come previsto dalla suddetta normativa. Per ogni dettaglio si consiglia vivamente i titolari dei centri ottici associati di contattare i propri commercialisti.

Soggetti tenuti all’obbligo di pubblicità
Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese – non tenuti alla redazione della nota integrativa di bilancio – che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro. L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito o, in mancanza, nel sito dell’associazione di categoria di appartenenza entro il mese di giugno dell’anno successivo.
Per la pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici si deve far riferimento solamente a quelli ricevuti nell’anno precedente. I contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa: per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all’anno di fruizione o di concessione. Se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia dei 10.000 euro, ma complessivamente le erogazioni ricevute superano questo importo, tutti gli aiuti sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Tipologia di aiuti e/o contributi oggetto di pubblicizzazione
Sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato) erogati dallo Stato, enti locali quali Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, amministrazioni e le aziende del Servizio sanitario nazionale (incluse le Asl), agenzie fiscali, società a controllo pubblico.

Non rientrano nell’obbligo:

  • somme percepite quale compenso di prestazioni di servizio o cessione di beni, vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese;
  • contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10.000 euro;
  • contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul “Registro nazionale degli aiuti di Stato” per i quali si adempie all’obbligo attraverso una semplice menzione.

Secondo alcune interpretazioni i “Contributi a fondo perduto Covid” percepiti a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le seguenti motivazioni:

  • i “Contributi a fondo perduto Covid” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’ente erogatore ed il soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
  • è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il Mise (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

Qualora si intenda aderire ad un’interpretazione più prudenziale della normativa si potrà considerare rientranti pure tali contributi nel predetto obbligo informativo. 
Anche in questo caso è sempre opportuno un confronto con il proprio Commercialista.

Quali informazioni pubblicizzare
Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Come detto, le imprese che hanno ricevuto “aiuti di Stato e aiuti de minimis”, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Sanzioni
La normativa prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Si consiglia pertanto ai titolari dei centri ottici di consultare tempestivamente il proprio commercialista per verificare se la propria impresa rientra tra i soggetti obbligati all’adempimento. In caso affermativo, solo nel caso di mancanza di un sito web del centro ottico sul quale è previsto l’obbligo di pubblicazione, è possibile inoltrare i dati da pubblicare sopra indicati a info@federottica.org per la pubblicazione sul sito dell’associazione. Il servizio è riservato solo agli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

UM 05/29/2023