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Iscrizione a Federottica e adesione alla convenzione assicurativa

In questi giorni sono scadute le Convenzioni assicurative 2023/2024 e sono in corso i rinnovi. Visto il cambio delle tariffe e delle coperture, per aderire i centri ottici associati devono sottoscrivere obbligatoriamente il nuovo modulo unico di adesione e quindi procedere con il relativo bonifico bancario. La convenzione assicurativa risulterà attiva al momento della ricezione, da parte della segreteria nazionale, sia del modulo sia del relativo pagamento.

Come già comunicato a suo tempo, NON SONO PREVISTI I MAV.

Riportiamo, con l’occasione, alcune risposte ai quesiti più comuni su indicazione dello Studio Badaracco Assicurazioni che gestisce la nostra convenzione.

Come riportato sulle varie comunicazioni e in particolare sulla pagina web ufficiale della convenzione, per aderire è necessario essere soci della Federottica nazionale o all’Albo degli Ottici Optometristi. Nel caso di iscrizione a Federottica tramite le Associazioni territoriali, è necessario che queste inviino alla segreteria nazionale gli elenchi dei centri ottici con la relativa quota pagata. Successivamente l’associato potrà procedere con la sottoscrizione della convenzione assicurativa. Suggeriamo pertanto di verificare la regolare iscrizione alla Federottica nazionale in quanto, in caso contrario e in caso di sinistro, la copertura non sarebbe attiva.

Questa condizione, ovviamente vale per ogni convenzione sottoscritta da Federottica per i propri associati.

La convenzione sottoscritta a livello cumulativo da Federottica ha validità dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno seguente. Ogni associato può aderire alla convenzione in qualsiasi periodo dell’anno in quanto la copertura parte dal giorno di ricevimento del modulo di adesione e del pagamento tramite bonifico bancario. La data di scadenza è chiaramente riportata sul modulo di adesione. Alla scadenza la convenzione (che vale per tutti gli aderenti ed è il 30 giugno), deve essere rinnovata per il periodo successivo.

Nel caso di più punti vendita riferibili alla stessa partita IVA, anche questi dovranno risultare iscritti negli elenchi soci della Federottica nazionale con la specifica dell’indirizzo fisico (ubicazione). Difatti, nel caso venisse sottoscritta una convenzione per un punto vendita il quale indirizzo non risulta tra gli elenchi dei centri ottici associati a Federottica nazionale, l’assicurazione non procederebbe con la liquidazione di eventuali sinistri con tutte le conseguenze del caso. Per ogni centro ottico con diverso indirizzo, è poi necessario sottoscrivere un modulo specifico di adesione alla convenzione assicurativa.

Certamente. Fatto salvo quanto riportato sopra, è possibile assicurare anche lo studio professionale.

Entro 24 ore dal sinistro subito.

L’articolo 1, commi 101 -112 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, c.d. “Legge di Bilancio”) ha introdotto, a partire dal 31 dicembre del corrente anno, l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia di stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni ai beni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Al netto di eventuali aggiornamenti tramite decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, la convenzione anticipa e già contempla questa copertura.

UM 07/10/2024
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