Con la modifica dell’art. 1 comma 860 della Legge di Bilancio 2025 avvenuta con l’art. 13 del D.L. 159/2025, in vigore dal 31/10/2025, viene stabilito l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese – che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria come le società (PEC società) e alle imprese individuali (PEC della ditta) – il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di presidente del consiglio di amministrazione.
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione. Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)
In particolare, si applica a coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente e a coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica (occorre una PEC univoca riferita al soggetto).
Soggetti obbligati
Sono obbligati coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
Termine
Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
Per la comunicazione, da effettuarsi tramite l’invio di una pratica tramite la Camera di Commercio di riferimento, non sono previsti il pagamento dei diritti di segreteria e l’imposta di bollo.