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Dichiarazione di conformità e scontrino fiscale: gli obblighi per il centro ottico

Le frequenti richieste di spiegazioni e delucidazioni, da parte degli ottici optometristi, e le scadenze fiscali, relative alle dichiarazioni dei redditi, richiedono un chiarimento sulla dichiarazione di conformità (sia per gli occhiali da vista, sia per le lenti a contatto): a chi compete e come indicare la marcatura CE sullo scontrino fiscale o fattura.

Dichiarazione di conformità

Occhiali da vista
Un primo fondamentale aspetto da evidenziare è che l’ottico optometrista è tenuto a iscriversi al Ministero della Salute come fabbricante di dispositivi medici su misura. Quindi, deve emettere la dichiarazione di conformità per i dispositivi su misura da lui fabbricati: nello specifico, gli occhiali da vista su misura.

«È necessario sottolineare – spiega Paolo Noli, avvocato e consulente legale Federottica – che, pur essendo l’occhiale da vista su misura composto di un accessorio (la montatura) e da dispositivi di serie (le lenti), marcati CE dal rispettivo produttore, il prodotto finale dell’operazione di montaggio e, soprattutto, l’effetto che tale dispositivo ha per la funzione visiva dell’utilizzatore, sono tali da far sì che il dispositivo stesso possa essere utilizzato esclusivamente da un determinato ametrope». Basti pensare, per esempio, alla distanza fra i piani principali di lenti e occhi, alla distanza fra i centri ottici, all’inclinazione del frontale e all’eventuale, conseguente astigmatismo prodotto da fasci obliqui.

Lenti a contatto e soluzioni
Diverso il discorso legato alle lenti a contatto. In questo caso, l’ottico optometrista non può essere considerato fabbricante e, di conseguenza, la dichiarazione di conformità spetta all’azienda produttrice delle lac nel caso di lenti su prescrizione, mentre nel caso di lenti di serie viene rappresentata dal cosiddetto “bugiardino”, conservato all’interno della confezione del prodotto.

Dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere acquisito dal Ministero della Salute in merito alla nozione di “Dispositivo Medico” (tra cui sono compresi occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per lac), ha indicato le modalità di detrazione delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici.

Il consumatore può richiedere la detrazione in due casi. Nel primo deve risultare, dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta, il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico.

Nel secondo caso, dev’essere in grado di dimostrare, per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione, che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE. In questo caso, è sufficiente conservare per ciascuna tipologia di prodotto (ad esempio, lenti a contatto e liquidi per lenti a contatto) la sola documentazione che indichi la marcatura CE (confezione del prodotto o “bugiardino”).

Scontrino fiscale o fattura: cosa deve fare l’ottico optometrista?
«In seguito alla richiesta di semplificazione di Federottica – aggiunge Giuseppe Piazzolla, consulente fiscale Federottica – l’Agenzia delle Entrate nel giugno 2012 (prot. 954-64040) ha chiarito che per i prodotti venduti dagli ottici (occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per lenti a contatto) è sufficiente integrare lo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “Prodotto con marcatura CE”.

Resta a carico dell’ottico optometrista l’onere di allegare, alla consegna dell’occhiale da vista, la dichiarazione di conformità. È opportuno – conclude – che si integri lo scontrino fiscale/fattura, oltre che con la dicitura “Prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del proprio numero di iscrizione al Ministero della Salute».

Spesso i consumatori gettano le confezioni e i bugiardini e tornano al centro ottico, a distanza di tempo dall’acquisto, chiedendo la documentazione necessaria per la dichiarazione dei redditi. Per facilitare la detrazione fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di lac e liquidi per la manutenzione l’ottico optometrista può autocertificare, con apposita dichiarazione e sotto la sua responsabilità, che il prodotto venduto è conforme alla marcatura CE.

Importante! Il timbro o la dicitura scritta a mano apposti successivamente all’emissione di scontrino o fattura, non sono conformi ai fini della detrazione fiscale.

UM 05/02/2023