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Indicazioni obbligatorie sui documenti e sui siti web

Gli articoli 2199 (per le ditte individuali) e 2250 (per le società) del codice civile prescrivono le informazioni da indicare negli atti, nella corrispondenza e sul web.

I documenti sui quali devono essere obbligatoriamente riportate le informazioni prescritte possono essere indicativamente le lettere, i fax, le e-mail, i contratti, le fatture e i DDT emessi, nonché i siti internet e le varie forme di presenza sul web come ad esempio il profilo aziendale nei social network.

L’articolo 42 della Legge 88/2009 impone poi alle società di pubblicare le proprie informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social network.

Per tutti i soggetti (individuali e societari), si ricorda che l’art. 35 del D.P.R. 633/1972, poi modificato dall’art. 2 del D.P.R. 404/01, stabilisce l’obbligo dell’indicazione del numero di partita IVA nella home page del proprio sito internet.

Tali obblighi prevedono pertanto per tutte le imprese la pubblicazione della Partita IVA sulla pagina principale “home page” del proprio sito web Internet e, come confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006, n. 60, tale onere di pubblicazione riguarda anche i siti web utilizzati per soli motivi pubblicitari e non solo per quelli che svolgono attività di e-commerce.

La mancata indicazione del numero di partita IVA nella home page del sito internet prevede una sanzione amministrativa variabile da 258 a 2.065 euro.

Per rispettare i dettati sia civilistici sia fiscali, nei documenti indicati sopra sommariamente, le società devono pertanto indicare:

  • la ragione sociale completa;
  • il numero di partita IVA;
  • il numero di codice fiscale;
  • la sede della società;
  • il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese e l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
  • il capitale sociale versato;
  • l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
  • il numero REA;
  • l’indirizzo PEC (l’utenza può rilevare l’indirizzo sul sito www.inipec.gov.it).

Per quanto riguarda le ditte individuali, l’art. 2199 prescrive che l’imprenditore deve indicare:

  • il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
  • i dati fiscali obbligatori comprensivi di numero di partita IVA e codice fiscale.
UM 05/23/2023