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Controllo dei green pass nei centri ottici

Per accedere a diverse attività e servizi i cittadini dovranno esibire il Green Pass. Per i centri ottici, ad oggi considerati “attività di prima necessità”, si attende il Dpcm in uscita nei prossimi giorni che chiarirà la necessità o meno di questo adempimento e attraverso quale inquadramento. Dal 15 febbraio, inoltre, obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni. 

In riferimento al Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore” – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si riportano alcune indicazioni utili per i centri ottici.

Controllo delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3) dei clienti

L’articolo 3 dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai servizi e alle attività sotto riportate è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (così detto Green Pass “ordinario”):

  1. servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022;
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con Dpcm su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione da adottarsi entro 15 giorni. Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del Dpcm citato, se diversa.

L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili, e il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

Per comprendere e avere conferma se in tale adempimento, e attraverso quale inquadramento, ricadranno o meno anche i Centri ottici, si rimanda al Dpcm in uscita nei prossimi giorni, del quale daremo tempestiva comunicazione. Si ricorda che, ad oggi, il centro ottico è considerato “attività di prima necessità”.

Si precisa, per completezza di informazione, che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati

Ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni, soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass “rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

La violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n.19 del 2020, con la precisazione che ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza Green Pass “rafforzato”, si applicherà la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per la gestione dei rapporti con i propri dipendenti si consiglia di contattare i propri consulenti del lavoro o gli uffici paghe.

UM 05/29/2023