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Decreto Sostegni, i contributi a favore delle imprese

Daniele Franco

Con l’approvazione dell’atteso decreto “Sostegni” si attivano gli strumenti messi in campo dal Governo per sostenere le imprese in questa particolare fase di emergenza sanitaria da Covid-19. La principale misura prevista è il nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che abbiano subìto un calo di almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra le medie degli anni 2020 e 2019, come da seguente tabella:

Percentuale da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019Ricavi e compensi 2019
60%  Non superiore a 100.000 euro
50%  Tra 100.000 e 400.000 euro
40%  Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%  Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%  Tra 5 e 10 milioni di euro

La misura è di carattere generale, non sono previsti specifici codici Ateco di riferimento, né specifiche esclusioni. In ogni caso l’importo del contributo prevede per i beneficiari l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’avvio dell’apposita procedura telematica, attestando di possedere tutti i requisiti richiesti. La procedura sarà attivata dalla fine del mese di marzo e i primi pagamenti saranno effettuati a partire dall’8 aprile.

In alternativa all’accredito del fondo perduto spettante, il contribuente, con scelta irrevocabile, potrà usufruire del contributo sottoforma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, esclusivamente a mezzo F24 da presentare tramite i servizi telematici disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.

UM 05/29/2023