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DL “Green pass”, i punti salienti del provvedimento

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 21 settembre, è operativo dal giorno successivo, mercoledì 22 settembre.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n.127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il Decreto, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U, è dunque operativo dal 22 settembre 2021.

Obbiettivo del decreto, subito ribattezzato “decreto super green pass”: estendere l’obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggior efficacia delle misure di contenimento delle misure di contenimento del virus Sars-Cov-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nel merito e relativamente alle disposizioni urgenti relative all’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato, si evidenzia che:

– dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La disposizione sopra menzionata si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui la predetta attività è svolta anche sulla base di contratti esterni;

– i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra evidenziate. A tal proposito i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi;

– i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre;

– l’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione delle disposizioni sopra previste è punito con una sanzione pecuniaria tra i 600 e i 1500 euro; restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. La mancata verifica del rispetto delle prescrizioni o la mancata adozione delle misure organizzative delle verifiche, da parte del datore di lavoro, è punito con una sanzione pecuniaria tra i 400 e i 1000 euro.

Le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza., sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa. In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni. L’applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2.

A maggior completezza si precisa che la certificazione verde viene rilasciata a seguito di: a) avvenuta vaccinazione (al termine del ciclo), b) avvenuta vaccinazione (prima dose), con validità dal 15° giorno successivo, c) guarigione da Covid 19, d) test antigenico rapido o molecolare.

Si attendono chiarimenti governativi e relative F.A.Q. per le questioni più controverse.

Per maggiori info sulla gestione dei dipendenti si consiglia di rivolgersi ai propri consulenti del lavoro.

UM 05/29/2023