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Musica d’ambiente: i diritti SIAE e SCF

La normativa italiana sui diritti d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, Testo consolidato al 6 febbraio 2016 con DLgs 15 gennaio 2016, n. 8) e le direttive dell’Unione Europea tutelano, sia i “diritti degli autori ed editori” per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche (diritti connessi discografici). 

Secondo quanto stabilito dagli artt. 73 e 73-bis della Legge 633/1941, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. 

Di conseguenza l’esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE (Società Italiana Autori Editori) competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente e dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (“diritti connessi discografici” o compenso SCF (Società consortile fonografici).), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale.

Il compenso per i diritti SCF è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato:  radio, TV cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati. Tale principio è stato ampiamente riconfermato dalla giurisprudenza, attraverso più  sentenze (es. Sentenza Tribunale di Milano n. 2289/2010).

Di recente il Tribunale di Milano (Sent. 10901/2010 ) ha confermato che la diffusione di musica all’interno di studi professionali privati rappresenta una forma di pubblica utilizzazione. 

Si consiglia agli associati iscritti a Confcommercio, di contattare la sede Confcommercio di competenza territoriale per verificare, e nel caso aderire, ad eventuali convenzioni stipulate in materia.

UM 05/02/2023