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Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni e confermata dalla nota n.9668 del 20 aprile 2016 dello stesso Mise, è stato precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938 e Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione”).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito della Rai: www.canone.rai.it
E’ possibile prenotare on line un appuntamento telefonico con la RAI per ricevere assistenza (ed in generale per la risoluzione di problematiche inerenti il canone tv quali rimborsi di importi non dovuti) collegandosi direttamente al sito www.prontolarai.it. Il servizio gestisce anche alcune casistiche riguardanti i canoni televisivi anche degli esercizi pubblici.
Inoltre è possibile visitare il sito www.agenziaentrate.gov.it per trovare ulteriori informazioni a riguardo.
Nell’Area riservata agli associati “MyFederottica” è possibile scaricare i documenti.
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