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Utilizzo delle borse di plastica a norma nei centri ottici

Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 123/2017, di conversione del D.L. 91/2017, che all’art. 9 bis contiene la nuova normativa sulle borse di plastica. Essa recepisce la direttiva UE 2015/720 ed abroga la precedente disciplina (art. 2 D.L. 2/2012).

La nuova normativa, inserita nel d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte le borse di plastica, ossia realizzate con polimeri, “con o senza manici”, e in particolare tanto a quelle “fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti” (ad esempio borse alla cassa), quanto a quelle “richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi” (reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, etc.). Sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro, per chi viola o elude la legge.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa, possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Nello specifico:

BORSE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER IL TRASPORTO
Non sono soggette a limiti di spessore del materiale della singola parete ma devono essere certificate “biodegradabili e compostabili” (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili dai relativi marchi. Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio “Borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da…”)

BORSE RIUTILIZZABILI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN PLASTICA TRADIZIONALE
In questo caso viene fatto un distinguo sull’utilizzo per beni alimentari o per altre tipologie di prodotti e sulla tipologia con maniglia esterna o interna. Nel nostro caso prenderemo in esame solo i sacchetti di plastica per uso non alimentare.

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna: spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata).

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna: spessore del materiale (della singola parete) superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata).

Per le borse riutilizzabili devono inoltre essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (ad esempio “Borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di… micron e % di plastica riciclata del…%, prodotta da…”).

Tutte le borse (sia compostabili che riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino fiscale/fattura dei prodotti venduti.

In allegato una breve guida redatta da Assobioplastiche e Confcommercio.

Diventa pertanto vietata la commercializzazione di borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche sopra sinteticamente descritte. La violazione delle disposizioni di legge (Artt. 226-bis e 226-ter) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 25.000,00, che può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi. E’ quindi fondamentale che gli operatori che utilizzano borse di plastica per la propria attività commerciale, si accertino di acquistare articoli conformi alle vigenti normative.

Premesso che l’aliquota IVA della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà pertanto necessario, a partire dal 1 gennaio 2018, adeguare il proprio misuratore fiscale predisponendo un reparto specifico per i sacchetti, in quanto la norma obbliga di riportare con “voce distinta” sullo scontrino fiscale/fattura l’addebito del costo della borsa se consegnata.

Inoltre, per agevolare i rapporti con il pubblico e informarlo sul nuovo adempimento, Federottica consiglia di realizzare un cartello da apporre nei pressi della cassa con riportato la seguente dicitura: “Con l’entrata in vigore della Legge 123/2017 avente come obiettivo la riduzione progressiva dell’utilizzo dei sacchetti di plastica, si comunica che è diventato d’obbligo addebitare i costi degli stessi all’utente finale riportando il relativo costo sullo scontrino fiscale/fattura con voce a parte.”

Nell’area riservata ai soci del sito www.federottica.org è possibile scaricare il cartello con grafica Federottica, pronto per la stampa e l’affissione.

In allegato riportiamo anche il chiarimento del Ministero dell’Ambiente emesso in data 4 gennaio 2018 che conferma quanto sopra riportato (www.minambiente.it).

UM 05/02/2023