Si riportano alcune importanti indicazioni pervenute dal nostro Commercialista e consulente fiscale Giuseppe Piazzolla in ordine ad alcuni argomenti di particolare interesse per la categoria. Gli stessi argomenti erano stati evidenziati da Federottica agli Organi istituzionali competenti con l’obiettivo di aiutare la categoria nello svolgimento delle attività quotidiane in ambito fiscale.
Abolito l’obbligo di invio dei corrispettivi direttamente al Sistema Tessera Sanitaria
Con il c.d. decreto “Anticipi” D.L. 145/2023 convertito nella Legge 191/2023, l’art. 4-quinquies comma 3 ha eliminato l’obbligo dell’invio previsto dal 1° gennaio 2024 di trasmissione dei corrispettivi giornalieri direttamente al Sistema Tessera Sanitaria per i soggetti che esercitano il commercio al dettaglio, come i centri ottici (o le farmacie, parafarmacie) che inviano i dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Istituzionalizzato l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza semestrale
L’art. 12 del Decreto Legislativo sulla “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale entro i termini che sono stabiliti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Precedentemente l’obbligo di invio dei dati, a partire dal 2024, era previsto mensilmente. Naturalmente chi è abituato ad inviare i dati con cadenza giornaliera, mensile o trimestrale potrà continuare a farlo.
Divieto emissione fattura elettronica verso privati per le spese sanitarie del 2024
L’art. 3 del c.d. “Decreto Milleproroghe” estende a tutto il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica verso i clienti persone fisiche, per tutti gli operatori sanitari. Vale a dire sia per coloro (come i centri ottici) che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, sia per tutti gli altri operatori che effettuano prestazioni sanitarie anche se non hanno l’obbligo di invio al TS.
Durante l’anno 2023 non sono stati rimossi i rilievi del Garante della privacy che nel 2018 prima dell’avvio della fatturazione elettronica (avvenuta il primo gennaio 2019) così si esprimeva: “Si ritiene pertanto necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.
Ricordiamo il puntuale rispetto della Privacy in caso di emissione di fatture elettroniche verso soggetti con partita iva, che invece transitano attraverso lo SDI, al fine di non inserire all’interno del testo della fattura i riferimenti sanitari e i nominativi dei soggetti persone fisiche destinatari delle prestazioni o dei beni. Di adottare, insomma, per queste tipologie di fatture tutti gli accorgimenti utili per non violare le norme in essere.