La Corte di Appello di Firenze conferma l’assoluzione dell’ottico Carlo Colombini, imputato di esercizio abusivo della professione medica, e condanna S.O.I. e O.M.C.E.O. Firenze, parti civili appellanti, alla rifusione delle spese legali. Decisivo l’apporto di Federottica.
Con sentenza depositata in data 28.10.2025 la Corte di Appello di Firenze-Prima Sezione Penale, Presidente Giovanni Perini, ha confermato integralmente l’assoluzione dell’ottico Carlo Colombini, già prosciolto in primo grado “perché il fatto non sussiste”dall’imputazione di esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell’art. 348 c.p.
L’appello era stato proposto unicamente dalle parti civili, non avendo il Pubblico Ministero impugnato la decisione di assoluzione. La Corte, nel respingere integralmente l’impugnazione, ha condiviso le argomentazioni difensive dell’avv. Maurizio Albanese “confermando” quanto già accertato con la sentenza di primo grado. Si ricorda che a tale risultato si era giunti anche attraverso la partecipazione del Presidente di Federottica, Andrea Afragoli, nella veste di consulente della difesa e dell’avv. Paolo Noli, responsabile dell’Ufficio legale di Federottica.
Il procedimento penale in parola era nato, come tanti altri che si sono instaurati sul territorio nazionale – da una denuncia della Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.) – che da tempo pone all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria il tema se sia consentito agli “ottici” utilizzare determinati strumenti, fra cui ad esempio “per tutti”, il tonometro a soffio.
Con la stessa pronuncia, la Corte di Appello ha condannato le parti civili appellanti S.O.I. (Società Oftalmologica Italiana) e O.M.C.E.O. (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze) alla rifusione delle spese legali sostenute dall’imputato, riconoscendo la correttezza del suo operato e la piena legittimità della sua condotta professionale.
L’avvocato Maurizio Albanese, difensore di Carlo Colombini, ha dichiarato che «la decisione della Corte di Appello conferma la solidità delle conclusioni già raggiunte in primo grado escludendo qualsiasi sconfinamento nell’esercizio di attività riservate ai professionisti sanitari. Il procedimento penale per il mio assistito non avrebbe dovuto neppure essere instaurato, trattandosi di condotte pienamente lecite e coerenti con le prerogative riconosciute all’ottico dalla normativa vigente».
In conclusione, con tale pronuncia, l’assoluzione dell’ottico Carlo Colombini pone fine a una vicenda giudiziaria, iniziata nel 2017, che aveva coinvolto ingiustamente il professionista.