In seguito alla segnalazione che alcuni Caf non accettano i Documenti Commerciali parlanti in cui è riportato il pagamento in contanti degli occhiali da vista, al fine della detrazione nel modello 730 o Unico si comunica quando segue.
Gli acquisti di dispositivi medici, non solo quelli degli ottici (occhiali da vista, lenti a contatto etc), ma tutti i dispositivi medici, si possono pagare in modalità non tracciata. Lo prevede l’art. 1 comma-680 della legge di stabilità 2020, tuttora in vigore.
Tale concetto di possibilità di pagare anche in modalità non tracciata i dispositivi medici viene ribadito nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19-10-2020 i cui effetti riguardano sia il 2022 che il 2023 (oltre che il 2020 e 2021).
Nel Decreto, l’allegato “A”, che disciplina la trasmissione dei dati che occorre inviare al Sistema tessera sanitaria ai fini della detrazione nelle dichiarazioni precompilata (730 o Modello Unico), prevede che sia facoltativa l’indicazione del pagamento tracciato per i dispositivi medici (come quelli venduti dagli ottici) che quindi sono detraibili anche in presenza di pagamento contante. Stessa conclusione nelle Faq del sistema tessera sanitaria e sulle Istruzioni del 730/2023.
In allegato i riferimenti delle normative richiamate.