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Protezione dei consumatori: nuove norme sulle riduzioni di prezzo 

Il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, entrato in vigore il 2 aprile u.s. in recepimento della direttiva 2019/2161, prevede che dal 1 luglio 2023 gli esercenti dovranno obbligatoriamente mostrare il doppio prezzo in occasione di campagne promozionali che prevedono una riduzione di prezzo: quello ribassato e quello praticato nei 30 giorni precedenti. Le disposizioni si applicano alle vendite straordinarie (liquidazioni, vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali) ma non alle vendite sottocosto (art. 15, comma 7, D.Lgs n. 114/98).

Il provvedimento è stato approvato dal Governo in attuazione dell’art. 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Legge di delegazione europea 2021 – e contiene le modifiche al Codice del consumo (DLgs. 206/2005), di seguito Codice, necessarie per il recepimento delle disposizioni della direttiva.

La nuova disposizione prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione (comma 1, art. 17-bis del Codice).

Per prezzo precedente (di seguito PP) si deve intendere il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo (comma 2, art. 17-bis del Codice). 

La definizione di prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori è diretta ad escludere le c.d. “offerte personalizzate”, ovvero offerte riservate ad un consumatore specifico o a categorie specifiche al ricorrere di occasioni particolari. Per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, l’esercente è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il PP fa riferimento. Tale disposizione non si applica ai casi di “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato (comma 4, art. 17-bis del Codice).

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del PP si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il PP sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo (comma 5, art. 17-bis del Codice). Questo è da intendersi come il PP sia il prezzo originario di partenza della campagna.

La violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del d.lgs., n. 114/98 (da 500 a 3000 euro), irrogata dal sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, tenendo comunque conto di alcuni criteri previsti dal comma 7, art. 17-bis del codice.

La disposizione, oltre a modificare altri articoli del Codice tra i quali le vendite fuori dagli esercizi commerciali, interviene anche sulle definizioni relative alla Parte II, Titolo III – Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali, art. 18 del Codice – introducendo, nella definizione di “prodotto”, i servizi digitali e il contenuto digitale. Di conseguenza tratta anche le pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori, le recensioni (art. 1, comma 4 ) e le omissioni ingannevoli (art.1, comma 5 ) con le relative sanzioni.

La parte relativa alle vendite online è comunque sotto attenta analisi da parte dei nostri uffici.

Eventuali azioni ingannevoli realizzate durante campagne promozionali, pur non rientrando nell’ambito della disciplina degli annunci di riduzione di prezzo potrebbero, in ogni caso, essere ricomprese nella normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.

UM 06/30/2023